Dalla strage del pullman precipitato dal cavalcavia a Mestre sono decedute 21 persone. Ora il rischio è che l’assicurazione potrebbe non risarcire i familiari delle vittime. Il motivo sconcertante
C’è un precedente avvenuto 15 anni fa in cui l’assicurazione non ha risarcito le famiglie delle vittime morte in un incidente stradale. E’ il 29 novembre del 2008 quando, vicino a Concordia Sagittaria, un pullman di linea della società Atvo invade la corsia opposta di marcia schiantandosi contro una macchina che stava viaggiando.
Su quella vettura c’erano due coniugi che, dall’impatto violento con il bus, furono uccisi. Nel totale furono 4 i deceduti e una quindicina i feriti. Ma per il risarcimento dovuto ai due coniugi, oltre due milioni di euro, la conclusione della causa civile affermò che il risarcimento non era dovuto.
Alla luce della strage avvenuta martedì scorso a Mestre, il fatto del 2008 costituisce un interessante precedente ora che, dopo l’incidente del cavalcavia di Marghera, si inizia a pensare ai relativi risarcimenti per i familiari dei 21 turisti morti. Ma non solo per loro, nella vicenda rientrano anche i 15 feriti, che quella sera si trovavano a bordo dell’autobus precipitato.
Nel frattempo, nell’attesa dei risultati dell’esame autoptico disposto dalla procura di Venezia sul cadavere dell’autista del bus Alberto Rizzotto, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella di un malore. Ed è proprio qui che le compagnie assicurative fanno leva poiché in casi come questi, di norma le assicurazioni si rifiutano di pagare facendo appello al cosiddetto “caso fortuito”, ovvero una circostanza in cui viene a decadere la responsabilità civile del conducente di un mezzo.
Il caso fortuito era stato avvalorato anche nella precedente causa relativa all’incidente del 2008, avviata quattro anni dopo dai figli dei coniugi morti nell’incidente. Così l’avvocato Francesca Orlando Facchin, legale dell’assicurazione Fondiaria e della società di trasporti Atvo ha sostenuto che l’autista del bus, in quel caso, fu colto da malore improvviso e che dunque nessun risarcimento era dovuto.
Il Tribunale civile di Venezia, dopo aver accertato la non imputabilità dell’autista (morto anch’egli nello schianto a causa di un ictus) ha configurato la responsabilità a carico dell’azienda proprietaria del bus, ovvero la Atvo, e conseguentemente anche alla compagnia assicuratrice.
La condanna è stata il pagamento di oltre 2 milioni di euro ai familiari dei due coniugi e in quel caso, la vicenda si è conclusa a favore delle famiglie delle vittime. L’avvocato Guido Simonetti che nel caso dei coniugi deceduti nel 2008 ha curato gli interessi dei figli delle vittime, ha detto, come riporta il Messaggero: “È un principio consolidato che il malore del conducente escluda la sua responsabilità e quindi anche l’obbligo di risarcire i danni ai passeggeri”.
Poi il legale conclude sottolineando: “Il Tribunale di Venezia ha sposato una particolare interpretazione del vincolo assicurativo che era stata adottata in un precedente unico della Cassazione, che aveva distinto tra ruolo e responsabilità del conducente e del vettore. Un’interpretazione che intende proteggere i passeggeri a prescindere dalle cause dell’incidente, come previsto anche dal diritto dell’Ue, in particolare le direttive comunitarie in tema di assicurazione auto: volendo, si potrebbe evitare che al dolore si aggiunga domani anche l’incertezza sui risarcimenti”.
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