Opzione donna viene prorogata di un anno, ma non sarà più per tutte: anzi, sarà solo per poche lavoratrici.
La forte stretta arriva con l’ultima bozza della manovra che restringe la misura a quelle più svantaggiate, con un’innalzamento dell’età a 60 anni, che può essere ridotta in base al numero di figli.
La nuova norma rappresenta una stretta decisa rispetto al sistema attuale, sia per quanto riguarda l’età che le caratteristiche lavorative e personali per accedere all’anticipo. Opzione donna è infatti finora stata destinata a tutte le donne, senza requisiti legati al lavoro svolto, alla condizione famigliare o personale. Le uniche caratteristiche sono contributive e di età.
Attualmente possono accedere alla pensione anticipata le lavoratrici che abbiano maturato, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Opzione donna, le regole e le categorie interessate
Adesso opzione donna è prorogata per il 2023, mantenendo l’obbligo di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, ma con un’innalzamento dell’età d’uscita a 60 anni, che viene legata al numero dei figli.
Nella nuova versione per accedere all’agevolazione pensionistica bisogna rientrare in 3 categorie: caregiver familiari (coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).
Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Solo queste ultime possono richiedere un anticipo di due anni, abbassando quindi l’età a 58 anni. Il limite di 60 anni trova inoltre una deroga con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.