Tra i primi interventi, nel primo Consiglio dei ministri il governo Meloni è intervenuto sulla questione dell’ergastolo ostativo. E ha inserito un decreto-legge. Ma perché Giorgia Meloni è intervenuta con così tanta urgenza? E cosa succede ora? In ESCLUSIVA al quotidiano online Free.it , Giovanni Maria Flick, ex Ministro della giustizia e Presidente emerito della Corte costituzionale.
L’ergastolo ostativo una delle misure che era stata fortemente voluta dal giudici Giovanni Falcone. Quando nel 1992 volle inserire la possibilità per condannati per reati di mafia e terrorismo di Stato di accedere ad alcuni benefici. A patto che collaborassero con la magistratura. E ora si discute proprio di questa norma. Ma perché?
Secondo lei perché tra i primi provvedimenti del governo Meloni c’è la legge sull’ergastolo ostativo?
“Non so i motivi per cui il governo ha dato priorità al provvedimento relativo al carcere ostativo. Posso ravvisarne uno. E cioè, che l’8 novembre prossimo la Corte costituzionale dovrebbe dare il suo verdetto su questo problema. E decidere se emanare la decisione, il cui contenuto ha già anticipato più di un anno fa, sull’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo secondo la legge oggi vigente. Della quale è stata impugnata la costituzionalità. Probabilmente, la prima ragione per cui il governo ha deciso questa iniziativa è per rispondere alla richiesta della Corte. Prima che scada il termine da essa accordato e poi prorogato. Perché il Parlamento potesse intervenire per modificare la legge vigente.
Quel termine scade l’otto novembre prossimo, quando la legge vigente dovrebbe essere formalmente dichiarata incostituzionale. La seconda ragione di risposta potrebbe essere, altresì, che il governo abbia voluto dare un segnale di fermezza. Di rispetto della legge e della decisione della Corte come uno dei primi atti del suo intervento. Secondo quanto il residente del consiglio sembra aver dichiarato”.
Cosa aveva detto la Corte?
“La Corte, nella motivazione dell’ordinanza di rinvio, aveva detto che non si può ritenere unico modo per provare il ravvedimento del condannato la sua collaborazione con l’autorità giudiziaria. La Corte, tuttavia, ha proposto un termine di un anno al Parlamento, ulteriormente prorogato, per specificare le modalità. Ma anche i criteri con cui il giudice di sorveglianza può accertare l’intervenuto ravvedimento. Anche quando la persona che chiede la misura alternativa al carcere, o nel caso dell’ergastolo chieda la liberazione condizionale, non abbia voluto o potuto collaborare con la giustizia.
Ergastolo ostativo, l’ex Ministro Flick a Free.it | “Il decreto-legge emanato dal il governo fa diventare legge immediatamente”
Soltanto un ramo del Parlamento ha approvato la modifica alla legge che disciplina l’ergastolo ostativo e la prova del ravvedimento. Non è stata, invece, completata l’approvazione di quella legge con il voto del Senato, che è stato sostituito dal decreto-legge emanato dal governo. Il decreto-legge emanato dal il governo, che deve essere convertito entro 60 giorni dal Parlamento, fa diventare legge immediatamente a tutti gli effetti il testo approvato dalla Camera”.
Cosa cambia ora?
“Dunque, cambia perché entra in vigore come decreto-legge quel testo già approvato dalla Camera al quale mancava l’approvazione del Senato. In questo caso, la legge che disciplina il ravvedimento non è più quella che prevede l’obbligo di collaborare con l’autorità giudiziaria. O con l’autorità di polizia. Ma quella approvata in prima battuta dalla Camera dei deputati, con una serie di indicazioni su come il giudice deve accertare il ravvedimento.
Cioè, non c’è più l’automatismo tra la mancata collaborazione e l’impossibilità di accertare il ravvedimento. È il giudice di sorveglianza che deve valutare caso per caso se c’è prova del ravvedimento. Valutando una serie parametri che sono specificati nel testo approvato alla Camera e ora trasfusi nel decreto-legge”.
Ci sono state polemiche su questo?
“Qualcuno lamenta l’eccessivo rigore di quei requisiti per accertare il ravvedimento. Sarà la Corte costituzionale che dovrà eventualmente nuovamente occuparsi della questione. E sarà prima un giudice ad accertare se questa nuova legge abbia rispettato la prescrizione della Corte, oppure no. Probabilmente, in questo caso, la Corte costituzionale rinvierà la nuova legge al giudice che aveva denunziato la prima legge. Per verificare se la nuova legge ricalchi o meno i difetti di quella precedente”.
Ergastolo ostativo, ex Ministro Flick consiglia: “Forse serve adottare delle vie più semplici…”
Ma lei di tutto questo cosa ne pensa?
“Non spetta a me esprimere valutazioni. Ma forse serve adottare delle vie più semplici. Questa nuova formula usata dalla Corte, che pur riconoscendone l’incostituzionalità lascia al Parlamento il tempo di “mettersi in regola”, è stata già usata. Prima per il fine vita, poi per la responsabilità dei direttori dei giornali. E adesso per il problema dell’ergastolo ostativo. Penso che, forse, bisogna ripensare all’opportunità di una decisione di questo tipo, che in fondo è una novità.
In passato, la Corte si limitava a rispondere sulla costituzionalità o incostituzionalità di una norma. O prima ancora sull’ammissibilità di una richiesta che le era stata rivolta dal giudice ordinario. Nel caso di specie, il problema è ulteriormente complicato. Perché nella motivazione della sua ordinanza di un anno e mezzo fa, la Corte ha ricordato la necessità di limitare la portata della norma che oggi rende automatico il rifiuto della libertà condizionale. Senza peraltro pregiudicare la sicurezza collettiva di fronte a certi reati particolarmente gravi”.