Telecamere finte, è lecito utilizzarle come deterrente? Cosa c’è da sapere sulle norme che regolano l’installazione di dispositivi di videosorveglianza.
Oggigiorno vengono usate sempre più spesso come deterrente, sia da parte sia dei privati cittadini che da aziende ed attività commerciali. Sapere un luogo monitorato, anche se in realtà non lo è, evita che le persone siano propense ad infrangere la legge. Per l’ovvia motivazione di (credere di) essere ripresi e condannati a causa di una prova di difficile da contestazione.
La tematica in questione è stata oggetto di studi specifici ad opera dei garanti europei. In proposito, le linee guida 3/2019, pubblicate il 29 gennaio 2020 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video hanno chiarito la non applicabilità del Regolamento europeo. E di conseguenza delle disposizioni collegate alla normativa sul trattamento dei dati personali, quando una persona non è in alcun modo individuabile. Si tratta dell’ipotesi “di telecamere finte (o che comunque non registrano video o immagini), in quanto non vengono elaborati dati personali (ma su questo punto devono essere approfonditi i possibili risvolti penali)”.
In seguito la problematica è stata affrontata anche nelle Faq 16 del Garante Privacy. Il quesito che viene posto è il seguente: “Ci sono dei casi di videosorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali?”. Domanda alla quale il Garante risponde precisando che la normativa sulla protezione dei dati non è applicabile “nel caso di fotocamere false o spente perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermi restando tutti gli obblighi comunque imposti dall’articolo 4 Statuto dei lavoratori)”.
A questo punto è necessario chiedersi se quanto stabilito comporti la liceità dell’installazione di telecamere finte in ambito condominiale. Secondo il Garante, che si è espresso sulla questione con provvedimento generale 29 aprile 2004 (documento web 1003484), per quanto riguarda l’installazione di telecamere finte o non funzionanti, “l’installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati. E pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione”.
In sostanza, nonostante non siano vietate le telecamere finte o non funzionanti esse sono comunque illegittime. Potrebbero generare un affidamento incolpevole da parte di chi si trova nelle aree apparentemente videosorvegliate. Con possibili conseguenze di responsabilità in capo al soggetto che abbia deciso di installarle. Lo stesso dicasi per il condominio che decidesse di installare telecamere finte e posizionasse cartelli per indicare che si tratta di area videosorvegliata. In questo caso, scatterebbe quasi sicuramente l’azione risarcitoria per falso affidamento, poiché sarebbe facilissimo dimostrare l’incongruenza tra quanto scritto e quanto invece risulta.
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