Le morti e gli incidenti sul lavoro sono in continuo aumento in Italia. Da inizio anno sono 189 le persone decedute. Su ciò che riguarda il risarcimento che spetta ai familiari delle vittime però la confusione è tanta. Ecco come vengono definiti i risarcimenti e come funzionano
In caso di decesso avvenuto sul posto di lavoro cosa spetterebbe ai familiari della vittima? La risposta a questa domanda è molto varia. In generale, i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del Testo unico 1124/65 e della legge 493/99 hanno diritto alle prestazioni economiche erogate dall’Inail.
Inoltre, se la morte sopraggiunta sul lavoro è imputabile alla responsabilità di terze persone come, per esempio, il datore di lavoro, i familiari della vittima possono richiedere un’altro risarcimento per danni patrimoniali e non subiti.
Le morti sul lavoro sono in continua crescita. Solo nel primo trimestre di questo anno i decessi sono stati 189, ovvero il 2,2% in più rispetto al 2021. In aumento anche gli incidenti sul lavoro non mortali (+46,6%).
Ecco perché per i familiari superstiti capire qual è il risarcimento che spetta in caso di decesso sul luogo di lavoro è fondamentale.
Sarà l’Inail ad erogare il compenso economico ai familiari delle vittime mortali sul lavoro. In questo caso, il beneficio una tantum (ovvero una volta sola) spetta a:
Gli importi del beneficio vengono ridefiniti e aggiornati ogni anno. Per avere diritto al compenso, è necessario che uno dei soggetti beneficiari presenti domanda alla sede territoriale Inail.
Ma nella domanda dovrà essere riportato il numero esatto di tutti i familiari che hanno diritto al beneficio, come anche gli estremi per il pagamento. In modo particolare, la domanda può essere presentata in due modi: o direttamente allo sportello della sede competente, o tramite posta ordinaria o Pec.
Dal giorno successivo l’avvenuta morte del lavoratore, ai familiari spetta anche la rendita Inail, ovvero una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef.
Questa rendita viene pagata ogni mese per un importo pari a una percentuale stabilita sulla retribuzione massima convenzionale del settore industria, che questo anno ammonta:
Da questo importo al coniuge spetta il 50% e il 20% a ciascun figlio. Inoltre, il 40% spetta a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori e il 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto sia in caso di decesso dell’unico genitore che li abbia riconosciuti sia in caso di decesso di uno dei due genitori naturali.
Infine, il 40% a ciascun figlio di genitore divorziato. Mentre, in assenza di coniuge/unito civilmente e in mancanza di figli, il 20% spetta a ciascun genitore naturale o adottivo e il 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle del lavoratore deceduto.
Il diritto alla rendita viene meno in caso di divorzio dal coniuge o di nuovo matrimonio.
Da sapere che la somma complessiva delle quote di rendita che spettano ai familiari in vita non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della stessa.
Anche in questo caso, come nel caso del beneficio una tantum, la modalità di richiesta è identica. Ovvero, va presentata allo sportello della sede competente, o tramite Pec o posta ordinaria.
Infine, l’Inail eroga ai superstiti del lavoratore deceduto anche un assegno funerario per contribuire alle spese. In questo caso, dal 1° gennaio 2019 l’importo è 10.000,00 euro e non è soggetto a tassazione Irpef.
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